Giorno 31/12/2019 si avvicina e molti Responsabili Tecnici delle ditte che svolgono attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER), sono obbligati a mettersi in regola dal punto di vista formativo per non incorrere nella sospensione dell’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti Fer.
Definiamo fin da subito che i soggetti qualificati sono coloro che posseggono almeno uno dei requisiti indicati dal D.M. 37/08 art. 4 comma 1.
Tali requisiti vengono distinti in lettere a) b) c) d). Importante è non fare confusione con le lettere indicate dalla Camera di Commercio, inerenti il tipo di qualifica professionale assegnata all’azienda.
A titolo di esempio la lettera a) del D.M. 37/08 art. 4 comma 1 indica come requisito il possesso della laurea in materia tecnico specifica, mentre la lettera a) assegnata dalla camera di commercio sta ad indicare gli impianti elettrici, impianti di protezione contro scariche atmosferiche, impianti di autoproduzione di energia elettrica e impianti di automazione porte, cancelli e barriere automatiche.
Una volta chiarito questo aspetto, andiamo ad individuare la tipologia di corso che dovranno seguire i Responsabili tecnici:
Tutti i soggetti qualificati antecedentemente la data del 03/08/2013 dovranno solamente seguire un percorso formativo di 16 per singola macro tipologia termoidraulica o elettrica, a secondo dell’attività che svolge, a prescindere dal requisito con cui si è qualificato.
Giustamente, è sottinteso che se si è responsabile tecnico di una ditta che svolge entrambe le attività dovrà seguire tutte e due i corsi.
Chi invece ha intrapreso l’attività dopo il 2013, ed ha ottenuto il titolo di Responsabile Tecnico attraverso la lettera c) (Titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale), dovrà seguire un percorso formativo di 80 ore di cui 60 ore su una parte generale e 20 ore specifica.