Trasmissione Obbligatoria alla camera di Commercio dell’Attestato FER
La qualifica professionale FER, è un argomento che, negli ultimi anni, è stato oggetto di ampio dibattito tra gli installatori italiani e coloro che operano nel settore.
Questa qualifica infatti, istituita dall’art. 15 del D.Lgs 28/2011, è stata subito accolta come un’opportunità per evidenziare la propria professionalità. Ma l’incoerenza della burocrazia italiana ha lentamente fatto scemare l’entusiasmo, lasciando spazio ad un più diffuso malcontento.
Il decreto prevede che i responsabili tecnici in possesso della Qualifica, attraverso i requisiti indicati dal comma 1 dell’articolo 4 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 3, per mantenerla attiva debbano seguire con cadenza triennale un corso di aggiornamento, della durata minima di 16 ore.
L’unico documento attestante l’ottemperamento degli obblighi di legge ad oggi resta l’attestato rilasciato dall’organismo formativo che ha organizzato il corso, non si ha nessun portale nazionale e nessuna registrazione sui documenti ufficiali dell’azienda. Questo sta creando molti fraintendimenti soprattutto dal momento che è stato approvato un emendamento, presentato dagli onorevoli Sara Moretto e Marco Di Maio, a modifica dell’art. 15 del D.Lgs. 28/2011, sostituendo il comma 7. Il nuovo testo prevede che:
“A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione di cui al presente articolo sono inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano”.
Questo può essere considerato un importante passo avanti per valorizzare l’impegno formativo sostenuto dai responsabili tecnici. Il problema è che siamo a fine 2022 ed ancora ad oggi restano da definire tutti i dettagli pratici, infatti non esiste alcun portale nazionale dedicato ai responsabili tecnici che abbiano ottemperato all’obbligo formativo, e non sono state date disposizioni o procedure affinché l’ente formatore possa trasmettere l’attestato alle Camere di Commercio.
Allo stato attuale l’unica soluzione che possa essere ritenuta efficace e quella di dimostrare la propria competenza e di aver assolto all’obbligo allegando l’attestato insieme alla visura camerale ogni qualvolta esso venga richiesto.