Il D.Lsg. 28/2011, c.d. Decreto rinnovabili, ha previsto la formazione obbligatoria per i Responsabili Tecnici che operano su impianti a energia rinnovabile, in particolare: impianti fotovoltaici e fototermoelettrici, impianti solari termici, pompe di calore, impianti a biomassa.
Secondo il D.M. 37/08 art. 4 comma 1, per coloro che non sono Responsabili Tecnici e devono intraprendere un’attività in questo settore, le modalità di accesso sono quattro, specificate dalle seguenti lettere:
- Diploma di laurea in materia tecnica specifica;
- Diploma o qualifica di scuola secondaria superiore in materia tecnica specifica;
- Attestato di qualifica professionale, previo un periodo di 4 anni di inserimento alle dipendenze di un’impresa del settore;
- Prestazione lavorativa per almeno 3 anni, svolta alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata.
Dunque, acquisendo il titolo con le lettere A, B e D si ottiene in automatico la qualifica di Responsabile Tecnico, mentre per chi ha acquisito la qualifica con la lettera C, è necessario seguire un corso di 80 ore in aula, erogato da enti accreditati alle Regioni.
Trascorsi 3 anni dall’acquisizione della qualifica (in uno dei 4 modi previsti) è necessario provvedere all’aggiornamento, attraverso un corso di formazione della durata di 16 ore.
Sono previste due macro-tipologie, a seconda degli impianti su cui si opera: aggiornamento fer elettrica e aggiornamento fer termoidraulica.
In caso di mancato aggiornamento della qualifica, il responsabile tecnico non avrà più titolo per effettuare installazioni e manutenzione sugli impianti, ciò fino a quando non conseguirà l’attestato di aggiornamento.
Il corso è composto da 16 ore e può essere seguito sia in aula che on line, cioè in modalità FAD, in quest’ultimo caso si potrà seguire senza vincoli di orario né di giornata, anche comodamente da casa.
La prossima scadenza del triennio è il 31/12/2019, quindi è bene affrettarsi perché ormai manca poco per mettersi in regola con la normativa e continuare a operare sugli impianti FER.