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aggiornamento fer online

Nel D.Lgs. n. 28/2011, il cosiddetto Decreto rinnovabili, già si potevano leggere nuovi adempimenti circa la ristrutturazione rilevante (demolizione e ricostruzione di un immobile avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati): i progetti di ristrutturazione rilevante devono infatti prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili circa la produzione di energia elettrica, mantenimento delle temperature e impatto sull’ambiente.

Se un individuo necessita una demolizione e ricostruzione, una ristrutturazione o un miglioramento degli impianti di luce, gas, riscaldamento e acqua, può accedere al superbonus 110%. Questo provvedimento consiste in un credito d’imposta per gli interventi di efficientamento energetico. Il suo scopo è quello di rendere le abitazioni e gli edifici meno impattanti sull’ambiente, ma più indipendenti a livello energetico.

Il Superbonus 110% si potrà ottenere contattando aziende e professionisti qualificati, così come previsto dal Decreto.

Gli installatori, per legge, sono obbligati a possedere una certificazione che li abiliti al lavoro, la cosiddetta Qualifica FER, la sigla sta per Fonti di Energia Rinnovabile.

Nei prossimi paragrafi scopriremo cosa si intende per qualifica FER, quali sono gli obblighi per l’installatore e come ottenerlo.

Cos’è la qualifica FER?

La qualifica FER è una certificazione che consente di eseguire determinati lavori di installazione e manutenzione degli impianti domestici. Esso va a distinguere tra un lavoratore qualsiasi e un tecnico esperto. Per legge, è obbligatorio rivolgersi sempre a un impiantista certificato.

Qualsiasi lavoratore che lavora a stretto contatto con l’impianto di sistemi fotovoltaici e quelli fototermoelettrici, impianti a biomasse per usi energetici, pompe di calore per il riscaldamento, refrigerazione e produzione di acqua calda sanitaria (ACS), sistemi solari termici deve possedere la qualifica, per poter svolgere il suo lavoro.

Come si ottiene il patentino FER?

La qualifica FER per impiantisti si ottiene dopo aver frequentato un percorso formativo 80 ore, ma solo nel caso di professionisti che hanno seguito un percorso di 4 anni presso un’impresa del settore, oppure di 3 anni con la qualifica di operazione installatore specializzato.

Facciamo chiarezza: chi ha ottenuto la qualifica tramite laurea, diploma, chi possiede un titolo di formazione professionale o ha ottenuto le abilitazioni grazie all’esperienza lavorativa come operaio specializzato, risulta automaticamente qualificato. Chi invece vuole qualificarsi e non presenta questi requisiti (dal 2013 in poi) deve seguire uno specifico corso di formazione.

Esso si divide in due parti: la prima fase risulta comune a tutti gli indirizzi e ha valenza teorica; la seconda fase va ad approfondire le macro tipologie impiantistiche. Quindi il tecnico si specializzerà o nell’impiantistica di pompe di calore e sistemi solari termici, oppure in sistemi fotovoltaici e foto termoelettrici.

I tecnici qualificati prima del 3 agosto 2013 devono seguire un corso di aggiornamento della durata di 16 ore con cadenza triennale. Al termine del corso, sia di formazione che di aggiornamento, è poi prevista una verifica finale che attesta le abilità acquisite.

Una volta conclusi questi percorsi, colui che riceve la certificazione deve inviarla alla Camera di Commercio.

Obblighi per gli impiantisti

Il livello di preparazione degli impiantisti varia in base al ruolo. In questo senso, non a tutti i tecnici sono richieste le stesse certificazioni:

  • I lavoratori che sostituiscono generatori di calore con caldaia a condensazione in classe A devono essere in possesso dell’abilitazione, secondo il DM 37/2008, alle operazioni per interventi su impianti di climatizzazione e su impianti alimentati a gas;
  • Coloro che si occupano delle sostituzioni di pompe di calore devono possedere anche l’abilitazione secondo D. Lgs. 28/2011 per intervenire su impianti alimentati da FER e quella, secondo DPR 146 del 16 novembre 2018, per poter intervenire su impianti alimentati da gas fluorurati climalteranti;
  • Stesse certificazioni del precedente punto sono necessarie a chi sostituisce generatori di calore esistenti con impianto ibrido;
  • Infine, per coloro che sostituiscono un generatore di calore esistente con caldaia a biomassa e per i lavoratori che installano collettori solari termici, basta l’abilitazione, secondo il DM 37/2008, alle operazioni per interventi su impianti di climatizzazione.