All’interno del D.Lgs 81/2008 sono indicate anche le normative riguardanti i lavori su impianti elettrici. In particolare, gli articoli 82 e 83 rimandano alla Norma tecnica CEI 11-27 che individua differenti aree di lavoro in base alla distanza dalla fonte di tensione.
Entriamo nel dettaglio.
Articoli 82 e 83 del D.Lgs 81/2008
Gli articoli 82 e 83, riferendosi alla Norma tecnica CEI 11-27, regolarizzano i lavori sotto tensione e in prossimità di parti attive. In particolare, indicano il divieto di eseguire lavori sotto tensione, a meno che le tensioni su cui si opera siano di sicurezza, o quando i lavori vengono eseguiti rispettando alcune condizioni:
- Procedure e attrezzature sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;
- I lavori avvengono sotto tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua da parte di i lavoratori devono essere idonei e riconosciuti dal datore di lavoro;
- I lavori avvengono sotto tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua purché siano effettuati da aziende autorizzate.
Per quanto riguarda i lavori in prossimità di parti attive, il D.Lgs 81/2008 dice che essi non possono essere eseguiti se le parti attive non risultano protette o a distanze inferiori ai limiti descritti nel Decreto stesso. I lavori in prossimità di parti attive possono, tuttavia, essere eseguiti se vengono adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
Norma CEI 11-27: distanze e norme tecniche
La Norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” si applica a tutte le attività che si svolgono su impianti elettrici, esercitati a qualunque livello di tensione. La Norma CEI 11-27 fornisce prescrizioni per rendere sicure le attività di lavoro su impianti elettrici.
Importante notare che la Norma CEI 11-27 si applica a tutte le tipologie di lavori in cui sia presente rischio elettrico a prescindere dalla natura del lavoro, se ti tipo elettrico o no, come nel caso, per esempio, dei lavoratori edili.
Oltre che fornire le prescrizioni per la sicurezza dei lavoratori sugli impianti elettrici, la CEI 11-27 indica le zone con accesso limitato in base alla distanza dalle parti attive dell’impianto. In particolare, ne individua tre: zona di lavoro sotto tensione, zona prossima e zona di lavoro non elettrico.
In base a queste distanze, la norma individua anche delle categorie di lavoratori:
- Lavoro non elettrico
- Lavoro elettrico, svolto su parti attive accessibili di linee e di impianti elettrici
- Lavoro sotto tensione, ovvero in contatto con le parti attive in tensione
- Lavoro in prossimità di parti attive, quelle attività in cui un lavoratore entra nella zona prossima con parti del proprio corpo.
In relazione al tipo di attività e alla distanza dalla fonte di tensione, il datore di lavoro è obbligato a individuare una specifica qualifica per chi opera nelle zone più o meno distanti dall’attività elettrica. In particolare, il datore di lavoro deve qualificare il singolo lavoratore in base alla sua esperienza e preparazione, attribuendo uno di questi ruoli:
- PES, Persona Esperta, che è in grado di analizzare i rischi e di evitare i pericoli, ha esperienza e attitudine a lavorare in prossimità degli impianti elettrici;
- PAV, Persona Avvertita, avvisata da persone esperte circa i pericoli dell’impianto elettrico, ma che necessita dell’affiancamento di un professionista;
- PEI, Persona Idonea ai lavori elettrici sotto tensione;
- PEC, Persona Comune, né esperta né avvertita.
La Normativa CEI 11-27 prevede dunque la formazione necessaria per gli addetti ai lavori elettrici, in base al ruolo del singolo lavoratore e del suo approccio con la fonte di tensione. Si tratta di una Norma molto importante per salvaguardare la salute del lavoratore e anche la produttività dell’impianto.