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Norma cei 11-27

All’interno del D.Lgs 81/2008 sono indicate anche le normative riguardanti i lavori su impianti elettrici. In particolare, gli articoli 82 e 83 rimandano alla Norma tecnica CEI 11-27 che individua differenti aree di lavoro in base alla distanza dalla fonte di tensione.

Entriamo nel dettaglio.

Articoli 82 e 83 del D.Lgs 81/2008

Gli articoli 82 e 83, riferendosi alla Norma tecnica CEI 11-27, regolarizzano i lavori sotto tensione e in prossimità di parti attive. In particolare, indicano il divieto di eseguire lavori  sotto  tensione, a meno che le tensioni su cui si opera siano di sicurezza, o quando i lavori vengono eseguiti rispettando alcune condizioni:

  • Procedure e attrezzature sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;
  • I lavori avvengono sotto tensioni nominali non superiori  a  1000  V  in  corrente alternata e 1500 V in corrente continua da parte di i lavoratori devono essere idonei e riconosciuti dal datore di lavoro;
  • I lavori avvengono sotto tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua purché siano effettuati da  aziende autorizzate.

Per quanto riguarda i lavori in prossimità di parti attive, il D.Lgs 81/2008 dice che essi non possono essere eseguiti se le parti attive non risultano protette o a distanze inferiori ai limiti descritti nel Decreto stesso. I lavori in prossimità di parti attive possono, tuttavia, essere eseguiti se vengono adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Norma CEI 11-27: distanze e norme tecniche

La Norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” si applica a tutte le attività che si svolgono su impianti elettrici, esercitati a qualunque livello di tensione. La Norma CEI 11-27 fornisce prescrizioni per rendere sicure le attività di lavoro su impianti elettrici.

Importante notare che la Norma CEI 11-27 si applica a tutte le tipologie di lavori in cui sia presente rischio elettrico a prescindere dalla natura del lavoro, se ti tipo elettrico o no, come nel caso, per esempio, dei lavoratori edili.

Oltre che fornire le prescrizioni per la sicurezza dei lavoratori sugli impianti elettrici, la CEI 11-27 indica le zone con accesso limitato in base alla distanza dalle parti attive dell’impianto. In particolare, ne individua tre: zona di lavoro sotto tensione, zona prossima e zona di lavoro non elettrico.

In base a queste distanze, la norma individua anche delle categorie di lavoratori:

  1. Lavoro non elettrico
  2. Lavoro elettrico, svolto su parti attive accessibili di linee e di impianti elettrici
  3. Lavoro sotto tensione, ovvero in contatto con le parti attive in tensione
  4. Lavoro in prossimità di parti attive, quelle attività in cui un lavoratore entra nella zona prossima con parti del proprio corpo.

In relazione al tipo di attività e alla distanza dalla fonte di tensione, il datore di lavoro è obbligato a individuare una specifica qualifica per chi opera nelle zone più o meno distanti dall’attività elettrica. In particolare, il datore di lavoro deve qualificare il singolo lavoratore in base alla sua esperienza e preparazione, attribuendo uno di questi ruoli:

  1. PES, Persona Esperta, che è in grado di analizzare i rischi e di evitare i pericoli, ha esperienza e attitudine a lavorare in prossimità degli impianti elettrici;
  2. PAV, Persona Avvertita, avvisata da persone esperte circa i pericoli dell’impianto elettrico, ma che necessita dell’affiancamento di un professionista;
  3. PEI, Persona Idonea ai lavori elettrici sotto tensione;
  4. PEC, Persona Comune, né esperta né avvertita.

La Normativa CEI 11-27 prevede dunque la formazione necessaria per gli addetti ai lavori elettrici, in base al ruolo del singolo lavoratore e del suo approccio con la fonte di tensione. Si tratta di una Norma molto importante per salvaguardare la salute del lavoratore e anche la produttività dell’impianto.